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europa veneta
Regolamento
Art. 1)
L'Associazione Europa Veneta è organizzazione non lucrativa di utilità sociale e svolge promozione della cultura con fini di solidarietà.
Art. 2)
Tutti gli utili riferibili all'Associazione sono impiegati nelle attività istituzionali ed è assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, tra i soci o i non soci di utili o di avanzi di gestione.
Art. 3)
In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative.
Art. 4)
Le domande di adesione all'Associazione, con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto, devono essere rivolte alla segreteria.
Art. 5)
I soci effettivi devono versare la quota annuale fissata dall'Associazione stessa. La partecipazione all'attività associativa non può essere temporanea.
Art. 6)
I soci onorari sono coloro che per benemerenze specifiche vengono iscritti su delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 7)
E' istituito il "Libro d'oro", registro nel quale sono annotati i dati relativi ai soci onorari e ai soci che venissero a mancare.
Art. 8)
La qualifica di socio viene meno per:
  1. dimissioni: il socio che desideri recedere deve darne comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza del termine di rinnovo e in difetto di ciò la sua partecipazione all'Associazione si intende rinnovata anche per l'anno successivo, fermo restando il pagamento della relativa quota annuale; la quota d'iscrizione versata non è più rimborsabile;
  2. esclusione: il Consiglio Direttivo delibera con provvedimento inappellabile e motivato - da comunicarsi in via riservata all'interessato - l'esclusione del socio che:
    • risulti in mora con il pagamento della quota sociale (salvo riammissione per conguaglio);
    • abbia recato danno morale o materiale all'Associazione ed ai suoi princìpi;
  3. decesso o incapacità giuridica sopravvenuta.
Art. 9)
L'Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta motivata richiesta da parte di almeno 1/10 dei soci.
Art. 10)
Compiti dell'Assemblea generale dei soci sono:
  • leggere il Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato;
  • approvare i bilanci;
  • discutere e decidere gli indirizzi da seguire, con lo spirito democratico che ha animato i soci fondatori e che traspare dal presente Statuto.
Art. 11)
Nelle Assemblee tutti hanno diritto di intervento. Ciascun socio effettivo ha diritto ad un solo voto, anche se in caso di decisioni importanti si preferisce arrivare ad un generale accordo, piuttosto che ad una vera e propria votazione. Il socio onorario non ha voto ed è preferibile che presieda l'Assemblea.
Art. 12)
Il Consiglio Direttivo definisce al proprio interno una Presidenza, una Segreteria ed un Tesoriere. La Presidenza deve comporsi almeno del Presidente, ma può prevedere anche un Vicepresidente ed un Presidente Onorario, qualora il Consiglio direttivo proponga un suo membro a tale incarico. Tali incarichi possono essere collegiali. Se si ritiene necessario, verranno nominati dei coordinatori delle attività permanenti di studio.Tali incarichi possono essere collegiali. Se si ritiene necessario, verranno nominati dei coordinatori delle attività permanenti di studio.
Art. 13)
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
  • fissare le quote sociali;
  • scegliere la sede sociale ed i vari recapiti;
  • attuare le delibere decise durante le Assemblee dei soci;
  • predisporre i bilanci;
  • concretizzare e sviluppare gli indirizzi statutari di massima ed il programma delle attività previste;
  • adottare e modificare il Regolamento;
  • nominare i soci onorari, il presidente Onorario, i soci  in Memoriam.
Art. 14)
I componenti del Consiglio Direttivo che possono essere sostituiti annualmente con delibera dell'Assemblea sono limitati nel numero di due.
Art. 15)
Tutti coloro che sono interessati all'attività di Europa Veneta, condividendone princìpi e finalità, ma impossibilitati per vari motivi a parteciparvi, possono diventare amici dell'Associazione, previa domanda e successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che ne delibera l'eventuale decandenza, ex art. 10 dello Statuto. Questo tipo di adesione richiede un piccolo e libero sostegno economico annuale. Gli amici non hanno i diritti che lo Statuto prevede per i soci effettivi; riceveranno altresì informazioni e materiale divulgativo prodotto dall'Associazione.
Art. 16)
E' istituito il Consiglio dei Savi/Consejo de li Savi composto da soci e simpatizzanti distintisi per il loro impegno negli ambiti culturali dell'Associazione, condividendone principi e finalità. I Savi sono nominati dal Consiglio Direttivo/Banca e lo integrano sino alraggiungimento del numero massimo di dodici membri. I Savi potranno partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio stesso qualora invitati, in particolare per dare svolgimento alle specifiche deleghe o incarichi/xonte loro conferiti.
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