Il Maggior Consiglio |
Assemblea plenaria dell'Aristocrazia veneziana, il Maggior Consiglio é titolare della potestá distributiva: infatti, in osservanza della Parte approvata il 13 maggio 1559, ha l'autoritá esclusiva per eleggere i membri di tutte le cariche pubbliche dello Stato Veneto. Depositario dello spirito intimamente democratico del nostro sistema repubblicano, vedeva tutti i patrizi formalmente equiparati con il titolo di N.H. (nobilhomo) ed eletti in forza del consenso riscosso presso i propri pari (non per privilegio ereditato, né acquisito una volta per tutte). Tutte le cariche avevano un determinato limite di durata, mai superiore ad un anno, ed erano sottoposte a contumacia, cioé a divieto di riassunzione per un periodo di regola equivalente a quello della loro durata. Cariche vitalizie erano solo quella di Doge e dei nove Procuratori di San Marco. Ebbe elevata consistenza numerica: ne forniamo i dati in rapporto alle diverse epoche (vedi B. Cecchetti - 1887 - e G. Cappelletti - 1873): 1264 - 317, 1268 - 445, 1310 - 900, 1524 - 2095, 1797 - 1218.
Rappresenta il potere diretto ed ha la facoltá di:
- eleggere alle cariche pubbliche
- concedere grazie
- modificare ed interpretare la Promissione Dogale (giuramento di fedeltá alla Veneta Repubblica fatto dal Doge al momento del suo insediamento)
- tagliare e riformare le Parti (leggi) degli altri Consigli
- venire eccezionalmente investito di funzioni giudiziarie, di solito per cause criminali (processi contro alti personaggi, o avente natura di rilevante interesse politico, in questi casi procedeva su segnalazioni dell'Avogaria, di solito dopo il voto preventivo del Pregadi).
Gli Avogadori de Comun avevano ingresso in tutti i Consigli e la presenza di uno di loro era necessaria per la validitá delle sedute.
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