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I Pregadi (Senato)
Il massimo organo del potere esecutivo con attribuzioni legislative, investito della facoltá di eleggere alcune cariche pubbliche e di concedere grazie.
In seguito alla serrata del maggior Consiglio (legge 1297), dopo il 1311 i Pregadi devono essere esclusivamente scelti in seno al Maggior Consiglio.
Quest'organo é investito in modo esclusivo della giurisdizione sul diritto pubblico ed in particolare:
  • giurisdizione, in unica istanza disciplinare ed amministrativa, sopra le magistrature che attendono a materie di commercio e di navigazione, modifiche ai Capitolari, reati contro il fisco;
  • funziona da magistratura d'appello nelle sentenze di prima istanza dell'Avogaria;
  • svolge i processi per alto tradimento, poi assunti dal Consiglio dei X;
  • dopo il 1311, ha attribuzioni in materia di regime monetario;
  • presiede all'attivitá diplomatica;
  • provvede e delibera su tutte le materie dipendenti dai provveditori ai Denari, alle Biave, all'Arsenal, all'Armamento (1467), alle Acque (1515), alla Zecca (1583), ed in genere su tutta la legislazione economica e commerciale, a parte il governo dei boschi e delle miniere, riservato ai X;
  • aggrega permanentemente la Cuarantia Criminale ed a turno tutte le altre;
  • esercita un'azione diretta sugli organi giudicanti.
 
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