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Le Quarantie Civile e Criminale
Supremo organo politico-giudiziario dello Stato é composto di tre Capi, viene definitivamente unito al Pregadi nel 1324.
Dopo il XV secolo, la sua attivitá viene confinata solo al campo giudiziario con sentenze immediatamente eseguibili, ad esclusione della condanna a morte che deve essere confermata dal Doge e dalla Signoria.

La Cuarantia é presieduta dal Doge e dai consiglieri dogali e si compone di Consiglieri, di giudici del Proprio, di Petizione e degli Avogadori.

La Quarantia
é suddivisa in: Civil Vecchia che affronta le cause, presentate dagli Auditori Vecchi di Venezia e del Dogato; Civil Nova la quale, invece, tratta quelle di terraferma e degli altri territori della Repubblica, queste cause vengono introdotte dagli Auditori Novi. La Quarantia ha, inoltre, le seguenti competenze:
  • giurisdizione civile e penale di seconda istanza
  • delegare il potere sovrano sulla Zecca ed il regime monetario
  • elaborare i piani finanziari e tributari da sottoporre all'approvazione del maggior Consiglio
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