È possibile ricostruire in modo più puntuale l'evoluzione giuridica che, attraverso le diverse epoche, connota sempre in senso originale il diritto in uso tra i Veneti. Il punto di partenza di tale analisi potrebbe essere costituito da fonti giurisprudenziali, oggetto degli studi di Benvenuto Pitzorno e Lujo Margetic: gli Iudicia a probis iudicibus promulgata offrono un interessante spaccato del diritto praticato nell'Alto Medioevo (l'antica documentazione reperita consiste in una trascrizione duecentesca di sentenze d'epoca anteriore) .
"Le concezioni più antiche si ritrovano nello iudicium nr. 51 che proibisce la diseredazione del figlio. In questa fase il diritto veneziano è concorde con gli altri sistemi giuridici dell'Alto Medioevo ... il patrimonio appartiene alla collettività familiare, in linea di principio alla famiglia ristretta, cioè al padre, alla madre, ai figli ed alle figlie non maritate". "Secondo lo iudicium nr. 2, se il padre fa testamento, egli deve lasciare al figlio almeno una parte dei suoi beni ... tenendo conto di varie circostanze, in primo luogo del contributo lavorativo di ogni membro della comunità familiare".
"Soltanto nello Statuto di Tiepolo del 1242 si può constatare la vittoria quasi completa ... del diritto romano: il padre dispone liberamente mortis causa del patrimonio, ma deve lasciare al figlio almeno la terza parte degli immobili ai quali il figlio avrebbe diritto ". " È proprio a causa della forte presenza dell'idea del patrimonio familiare nel diritto veneziano fino alla fine del secolo XII che la divisione dei beni tra il padre ed il figlio ebbe un posto così importante nella vita delle famiglie veneziane, perché con la divisione il figlio usciva dalla comunità".
"Nonostante l'indubbia somiglianza e legame tra il sistema dei rapporti patrimoniali tra marito e moglie veneziano e quello romano, la dos romana differisce profondamente dalla repromissa veneziana ". " Così p. es. la figlia, dopo aver contratto il matrimonio dichiarava per iscritto di aver ricevuto la dote. Soprattutto dopo lo scioglimento del matrimonio, avvenuto con la morte del marito, si apriva una procedura molto complicata, nella quale si stabiliva l'ammontare della dote ".
"Nel diritto romano la dote si stipulava con il futuro sposo, nel diritto veneziano con la futura sposa; nel diritto romano era la donna che spesso forniva la dote, nel diritto veneziano mai. Mentre nel diritto romano, fino ai tempi di Giustiniano, la dote è almeno giuridicamente (subtilitate rerum) proprietà del marito, nel diritto veneziano proprietario della repromissa è la moglie ". " Però ...la separazione dei beni della moglie da quelli del marito a Venezia rimase intatta. Questa concezione ostacolava i Veneziani nel concedere alla donna un diritto sui beni che il marito acquisiva durante il matrimonio. Tale sistema differisce profondamente sia dal sistema longobardo ... la Morgengabe, sia da quello della medietas nel territorio della Romagna".
"È vero che a Venezia esisteva un istituto giuridico chiamato grosina, ovvero pellicia vidualis, che consisteva nel diritto della vedova di ricevere dall'eredità del marito oltre la dote, anche un aumento del 10%. Pare che questo diritto ... sia di origine molto antica. Esso ci riconduce ai remoti tempi dei Veneziani antichi, quando la vedova, non volendo fare voto di vedovanza lasciava la casa del marito e quando, per poter provare di non esserne stata cacciata per la sua scostumatezza, riceveva un dono simbolico, appunto la pelliccia, che in modo visibile dimostrava a tutti che la sua partenza era onorevole. Più tardi, col crescere delle ricchezze ... questo dono veniva espresso in moneta, ma rimaneva sempre modestissimo".
"Il diritto veneziano conosceva un altro istituto che aveva lo scopo di aumentare le sostanze della donna, il dono del lunedì (donum diei lunae). Com'è noto, i matrimoni veneziani si attuavano la domenica e lo stesso nome dell'istituto indica che veniva effettuato dopo la prima notte, cioè dopo che il marito si era accertato dell'illibatezza della sposa". "All'opposto a Venezia non c'è traccia della donatio ante (propter) nuptias romana. Nessun documento veneziano la menziona ".
La forte connotazione in senso nazionale del diritto di famiglia e successorio consente di trovare - andando a ritroso nel tempo - un aggancio con i risultati della ricerca storica acquisiti a livello europeo a partire dall'Ottocento che, come si è visto, rilevano un marcato ruolo della donna nella struttura sociale.